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Coronavirus. Le Faq FASE 2 sugli spostamenti aggiornate al 2 maggio, domande e risposte DPCM 26 APRILE

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Pubblichiamo di seguito le nuove faq sugli spostamenti e altro alla luce degli ultimi provvedimenti e circolari del governo e dei vari ministeri.

Inizia il 4 maggio la fase 2 e di seguito le risposte del Governo alle domande più comuni.

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Le faq del governo per la fase 2

Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020?Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).
Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).
Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.
Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.
Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive  e possibilmente all’aperto.
Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.
Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

Spostamenti

  1. Posso spostarmi per far visita a qualcuno?Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
  2. Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
    Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
  3. Si può uscire per fare una passeggiata?Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.
  4. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
  5. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).
  6. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse.
  7. Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta? Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
  8. Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.
    Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
  9. È consentito fare attività motoria o sportiva?L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
    È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
    Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
  10. Posso utilizzare la bicicletta?L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
  11. Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.
    Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.
  12. Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Attività commerciali e Pubblici Servizi

  1. Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.
  2. I negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature per bambini?Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.
  3. I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.
  4. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
  5. È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.
    Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
  6. Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto, o la preparazione di pasti a portar via (c.d. “take-away”, quali, per esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.
    La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. 
    Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. 
    Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.
  7. E’ possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.
  8. Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l’attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”.
    E’ quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione. 
  9. Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.

Attività produttive, professionali e servizi

  1. Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.
    Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.
    Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest’ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
    Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
  2. È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d’arte?Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.
    Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).
  3. I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.
  4. Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
  5. Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).
  6. Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Cantieri

I cantieri rimangono aperti?Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.

Agricoltura, allevamento e pesca

È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19

Università

  1. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
    Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
  2. Cosa cambia per le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni)?Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
    Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.

Le vecchie FAQ della FASE 1

  1. Cosa prevedono le norme per gli spostamenti delle persone? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Sono consentiti solo gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute.
    Inoltre, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza o per motivi di salute. È vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
    I motivi dello spostamento devono comunque essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere oggetto di controlli successivi e la non veridicità di quanto dichiarato costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
  2. Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare? È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
  3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
  4. Posso muovermi in città?I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.
  5. Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento?Sì, lo spostamento è ammesso, purché nei limiti del tragitto più breve. Le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale vigente, perciò l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità. Conseguentemente, tale ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e comunque dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro da ogni altra persona.
  6. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
  7. È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati. Il Ministero dell’Interno, con apposita circolare (n. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ, del 23 marzo u.s.), ha comunque chiarito che si può considerare giustificato lo spostamento dal Comune di residenza nel caso in cui il punto vendita per l’approvvigionamento di generi alimentari più vicino o più accessibile rispetto alla propria abitazione si trovi nel territorio di un Comune confinante. Il cittadino identificato in un comune diverso da quello di residenza ha comunque l’onere di addurre e comprovare di trovarsi in tale specifica situazione. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  8. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita espressamente previste dal Dpcm 10 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).
  9. Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione?L’acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.
  10. Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
  11. L’operatore volontario del servizio civile universale può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del servizio?Sì, può spostarsi. Sul modello di autodichiarazione pubblicato sul sito del Ministero dell’interno, in aggiunta alle altre informazioni richieste, indica che lo spostamento è determinato da “esigenze lavorative” e nelle note dichiara che “è operatore volontario del servizio civile universale, contrattualizzato con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, e opera con l’ente………….. (nome dell’ente)”.
  12. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  13. Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.
  14. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?No, a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile.
  15. È possibile raggiungere la seconda casa?No. È vietato trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un Comune diverso da quello in cui ci si trovava alla data del 22 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Anche all’interno del Comune gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
  16. Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti?No, non è uno spostamento necessario e, quindi, non rientra tra gli spostamenti ammessi dal decreto.
  17. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  18. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
  19. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?Ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
  20. Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose.
  21. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Turismo”.
  22. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
  23. Posso uscire con il mio animale da compagnia?Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. 
  24. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina). 
  25. Sono consentiti gli spostamenti per accudire e curare animali, quali, ad esempio, i cavalli, gatti, cani di cui si è proprietari/responsabili, ma che non sono detenuti presso la propria abitazione? No, tali spostamenti sono di norma vietati, perché alle esigenze anche di salute dell’animale provvede la struttura dove esso è alloggiato (maneggio, gattile, canile etc.). Lo spostamento è invece consentito se indispensabile per esigenze di salute e cura dell’animale, nei soli casi in cui la struttura abbia comunicato di non potersene fare carico. In tali limitati casi lo spostamento, negli eventuali controlli, dovrà essere giustificato mediante autocertificazione.
  26. Si può uscire per fare una passeggiata?Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.
  27. È consentito fare attività motoria?L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.
  28. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? No. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato.
  29. Posso utilizzare la bicicletta? L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione. In ogni circostanza deve comunque essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  30. Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi. 
  31. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto delle restrizioni agli spostamenti delle persone?Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Violazioni e sanzioni”.
  32. È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.
  33. È consentito lo spostamento sul territorio, anche fuori dal proprio comune di residenza, per l’esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco, come nel caso di perizie, rilievi topografici-catastali e/o misurazioni di terreni e/o fabbricati?Sì, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. I motivi dello spostamento devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e comunque devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che deve riportare tutte le indicazioni sul percorso più breve per il raggiungimento dei siti indicati e per le successive verifiche sull’esercizio effettivo di tale attività professionale in tali siti.
  34. Come si devono comportare i transfrontalieri?I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, compresa l’autocertificazione ovvero altra documentazione comprovante rapporti di lavoro nello Stato confinante (vedi faq precedenti).
  35. Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?Faq in aggiornamento. Per informazioni urgenti si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  36. Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo? Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”, che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.
  37. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità.
  38. È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa? Come previsto dal Dpcm 10 aprile 2020, per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Dal 14 aprile è anche consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Pertanto, gli spostamenti per e dalle sedi delle aziende la cui attività è sospesa, sono consentiti solo se funzionali alle attività consentite già specificate, nonché per eventuali urgenze, negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.
  39. Sono appena rientrato in Italia e sto trascorrendo il prescritto periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario (della durata di quattordici giorni) nell’abitazione o nella dimora indicata al momento del ritorno. Posso trasferirmi, durante questo periodo, in un’altra abitazione o dimora? Sì, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario è consentito trasferirsi in un’abitazione o una dimora diversa da quella preventivamente indicata all’Autorità sanitaria, salvo che non siano insorti sintomi da COVID-19. Dal momento del trasferimento bisogna trascorrere nella nuova abitazione prescelta un periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni (il periodo trascorso nella prima abitazione non è computato, quindi in caso di trasferimento va perduto). Il trasferimento deve essere previamente comunicato all’Autorità sanitaria mediante una dichiarazione contenente: l’indirizzo completo della nuova abitazione o dimora, il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, l’itinerario che si intende effettuare e l’impegno al rispetto delle vigenti prescrizioni per il contenimento del contagio anche per il raggiungimento della nuova dimora e per la sistemazione nella stessa. L’Autorità sanitaria inoltra la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.
  40. Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare stazionando nella sala d’attesa? No, agli accompagnatori dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d’attesa, salvo che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
  41. Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli visita? L’accesso in tali strutture da parte di parenti e conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.
  42. Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da una terza persona? Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. In tale caso, si è tenuti a percorrere il tragitto strettamente necessario allo spostamento. Si precisa, inoltre, che le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro (il passeggero si può sedere sul sedile posteriore) e che non si può andare in due in moto, sulla quale la distanza minima di un metro non è rispettabile. Questi limiti non valgono solo se i mezzi sono utilizzati da persone conviventi. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.
    Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta.
  43. Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume? Sì. È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto i predetti non sono luoghi chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione.
    Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti.
    Sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali.
    La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono.

Tutte le FAQ del Geverno sono disponibili qui

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17 Commenti

  1. Buongiorno, mia figlia in settimana rientrerà da Bologna dove studia, alla residenza (in Toscana). Può viaggiare in auto con una persona (la guidatrice) che non è parente? Chiaramente lo farebbe, mettendosi dietro con la mascherina. Grazie per la risposta.

  2. Ci si può spostare in un altro Comune della stessa regione di residenza per andare in uno Studio notarile per stipulare un atto di compravendita di un immobile, portando con sé la convocazione del notaio?

  3. Posso spostarmi in un altro Comune della stessa regione di residenza per andare dal notaio per stipulare un atto di compravendita di un immobile, portando con me la lettera di convocazione del notaio?

  4. Salve ho un attività a 30km dal mio comune di residenza. Questa attività ovviamente e stata chiusa, io posso andarci ad innaffiare e curare il verde? O devo aspettare che si secchi tutto?

  5. Buongiorno, mia figlia maggiorenne (19) risiede con la mamma in un altro comune, altre regione (Lombardia), mentre io risiedo in Piemonte. Sono solo 30 km, ma esiste questo confine.
    La situazione è una seprazione di fatto senza sentenza del tribunale ma con accordo tra i genitori.
    E’ possibile per lei spostarsi fino al mio domicilio, rispettando poi i 14 giorni di quarantena? o in alternativa posso andare io a prelevarla e riportarla?
    Grazie

  6. Salve : sono residente in Sicilia e come tutti i genitori abbiamo la necessità di assistere la figlia residente a Torino, già al nono mese di gravidanza sia prima che dopo il parto. Considerato che il marito è un immunodepresso conclamato e pertanto sconsigliata la presenza prolungata in centri ospedalieri. Tengo a precisare che mia moglie ha già avuto annullati i voli del 13 e 30 Marzo preventivamente ai fatti sopraggiunti per assisterla ed essere di conforto al suo primo parto. Successivamente è stato soppresso anche il viaggio in nave della GNV del 4 Feb. Non hanno altri familiari a Torino che possano assisterla, pertanto siamo determinati a intraprendere il viaggio in auto. Sono 25 giorni che in previsione di questa nascita io e mia moglie ci siamo isolati, senza incontrare alcuno, per non essere causa di eventuali ulteriori trasmissioni. Preciso che sono in possesso della documentazione che attesta quanto dichiarato e che ho cercato risposte presso la Prot. Civile, Prefettura, Questura e organi di Polizia, tutte discordanti e senza una risposta esaudiente, ma di dovermi affidare alla interpretazione che gli Organi di Controllo ne danno. Alla luce di quanto esposto, ritenete che possa rientrare tra i casi di “assoluta urgenza” ? GRAZIE

  7. Buonasera,
    Se una persona abita da tempo in una casa col proprio compagno/compagna, ma non ha né domicilio, né residenza in quella dimora, in caso di controllo va incontro a delle sanzioni?
    La domanda sorge dal fatto che la cosa non è comunque documentabile e che l’autocertificazione richiede l’indirizzo del domicilio o della residenza.
    Grazie in anticipo per la risposta.

  8. Mi trovo da prima del 22 marzo in un comune diverso da quello dove ho la residenza, dopo aver atteso la fine della prima restrizione prevista per il 3/04/2020 ho necessità di tornarvi, ma non ho la macchina.
    È possibile farmi accompagnare?

  9. La mia ragazza si trova in sicilia, io a Cesena, in febbraio, in tempi ancora non sospetti ha dato le dimissioni dal lavoro e la disdetta dell’affitto per venire da me aveva quindi deciso di lasciare definitivamente la sicilia per sempre. L’attuale residenza attualmente è a palermo dove vive da 7 anni, si è iscritta anche all’ufficio per l’impiego per cercare lavoro in romagna. Il dpcm del 9 febbraio l’ha scoraggiata ad effettuare il viaggio ed ha deciso di temporeggiare per seguire le disposizioni nazionali. Dal 12 di febbraio è chiusa in casa, è da sola, non ha sintomi di corona virus ma psicologicamente sta molto molto male, l’idea di dover restare ancora da sola per altre settimane/mesi la fa piangere tutto il giorno, non riesco ad esserle di aiuto, sono preoccupato per lei, vuole partire ma ha paura di eventuali denunce o sanzioni amministrative pesanti. A chi si può o deve chiedere per poter avere informazioni sicure o permessi per effettuare il viaggio in auto senza aver paura di incorrere in sanzioni?

  10. mi trovo temporaneamente da prima del 22 marzo in altro comune ospite della mia compagna anch’essa sola. La mia residenza è in altro comune dove ho un terreno uliveto con gli alberi da potare, alberi da frutta dentro contenitori bisognosi di acqua perché non ancora interrati, e per finire gatti non registrati. Sono motivazioni valide per rientrare nella mia residenza

  11. In realtà il sito del Ministero dice che è in fase di aggiornamento, quindi non si sa se sono già le Faq nuove o quelle vecchie ancora da aggiornare

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