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Corte UE: Google deve rimuovere informazioni inesatte. vedi la sentenza

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la Corte di Giustizia dell’Unione Europea interviene sul diritto all’oblio con la decisione secondo la quale il gestore di un motore di ricerca deve deindicizzare le informazioni incluse nel contenuto indicizzato quando il richiedente dimostri che sono manifestamente inesatte.

La prova dell’errore non deve necessariamente risultare da una decisione giudiziaria ottenuta nei confronti dell’editore del sito.

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La decisione della Corte di Giustizia Europea interviene su ricorso di due dirigenti di un gruppo di società di investimenti che chiedevano a Google di deindicizzare i risultati, dopo una ricerca dei propri nomi con link verso articoli, che presentano in modo critico il modello di investimento del gruppo.

In particolare, si legge nella sentenza: “

Essi chiedono inoltre a Google che le loro fotografie, visualizzate sotto forma di miniature (“thumbnails”), siano eliminate dall’elenco dei risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal loro nomi. Tale elenco visualizzava unicamente le miniature in quanto tali, senza riportare gli elementi del contesto della pubblicazione delle foto nella pagina Internet indicizzata. In altri termini, il contesto iniziale della pubblicazione delle immagini non era né indicato né in altro modo visibile al momento della visualizzazione delle miniature”

“Google si è rifiutata di accogliere tali domande, rinviando al contesto professionale nel quale si inserivano tali articoli e foto e argomentando che essa ignorava se le informazioni contenute in tali articoli fossero esatte o meno”.

La Corte ha deciso che “Nel caso in cui la persona che richiede la deindicizzazione presenti elementi di prova pertinenti e sufficienti, idonei a corroborare la sua richiesta e atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere tale domanda.
Ciò vale a maggior ragione qualora l’interessato presenti una decisione giudiziaria che accerta tale inesattezza.

Per contro, nel caso in cui l’inesattezza delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato non appaia in modo manifesto alla luce degli elementi di prova forniti dalla persona che ha presentato la richiesta, il gestore del motore di ricerca, in mancanza di una decisione giudiziaria del genere, non è tenuto ad accoglierla. In un caso del genere, tuttavia, il richiedente deve poter adire l’autorità di controllo o l’autorità giudiziaria affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ingiungano a tale gestore di adottare le misure che ne conseguono.

La Corte richiede, inoltre, che il gestore del motore di ricerca avverta gli utenti di Internet dell’esistenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale vertente sull’asserito carattere inesatto di un contenuto, sempre che esso sia stato informato di tale procedimento.

Qui la sentenza della Corte

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