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Fecondazione eterologa: l’AIDAGG ribadisce che non esiste nessun vuoto normativo

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Roma, 9 giugno 2014 – La neonata Associazione Italiana per la Donazione Altruistica e Gratuita dei Gameti (AIDAGG) è già operativa e pronta ad affrontare il nuovo assetto determinato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 9 aprile che ha abolito il divieto di eterologa. Mentre si aspetta l’imminente deposito delle motivazioni addotte dalla Consulta, già gli operatori e le coppie si preparano mettere in pratica le cure che, finora, potevano essere somministrate solo all’estero.Non mancano tuttavia le polemiche da parte di chi vorrebbe strumentalmente ritardare l’applicazione della decisione della Corte Costituzionale ricorrendo agli espedienti più fantasiosi. Da settimane, sulle pagine di “Avvenire”, viene condotta una campagna sistematica citando i pareri di “esperti” della materia, giungendo persino ad agitare il fantasma dell’incesto. E di recente, nel convegno tenutosi a Montecitorio lo scorso 5 giugno, la responsabile del Registro della PMA istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità, Dottoressa Giulia Scaravelli, ha ritenuto auspicabile che “il quadro normativo esistente, sia nella legge 40/2004 che nei decreti di recepimento delle direttive europee (decreto legislativo 191/2007 e 16/2010), venga completato al più presto con il recepimento dell’allegato III che riguarda proprio la direttiva europea 17/2006, anche per la donazione di cellule riproduttive da un soggetto diverso dal partner”.
Di parere opposto l’AIDAGG. L’Avv. Sebastiano Papandrea, del direttivo dell’Associazione, già codifensore delle coppie innanzi alla Corte Costituzionale, rimarca come il recepimento dell’allegato III non sia assolutamente necessario. Il recepimento della Direttiva 17/2006 è già avvenuto con il D.lgs 16/2010 che all’art. 4 (rubricato “criteri di selezione dei donatori”) espressamente prevede che “Il responsabile dell’organizzazione per l’approvvigionamento o dell’istituto dei tessuti garantisce che la selezione dei donatori sia effettuata in conformità ai criteri di selezione di cui … all’allegato III per i donatori di cellule riproduttive”.
Il citato allegato III del D.lgs 16/91 riguarda la conservazione di gameti del partner mentre il successivo allegato IV al punto 1.2. (rubricato “Valutazione del donatore”) contiene un inciso (questa sezione non si applica alle donazioni di cellule riproduttive da parte del partner e ai donatori autologhi), da cui discende con evidenza che la disciplina dell’allegato IV riguardi tutti gli altri casi, fra i quali la donazione di cellule riproduttive da parte di soggetti diversi dal partner.
Oltretutto, prosegue l’Avv. Papandrea, vale il principio (già enunciato dalla Corte Costituzionale 18 aprile 1991, n. 168) per il quale le direttive sufficientemente dettagliate sono immediatamente applicabili anche senza preventivo recepimento. Va ricordato che la Corte di Giustizia è indirizzata sempre più verso la applicabilità davanti ai giudici nazionali non solo delle direttive self-executing, ma pure di quelle inattuate entro il termine od attuate in modo errato (cfr. Sentenze 13 novembre 1990 in causa c-106/89 e 19 novembre 1991 in cause riunite c 6/90 e c-9/90). Per il legale, quindi, non c’è necessità di ulteriore intervento del governo o del legislatore, sicché i centri, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Sentenza, potranno applicare le cure con donazione di gameti applicando la normativa vigente, compreso l’allegato III.
Come evidenzia la Presidente dell’AIDAGG, Prof. Laura Volpini: “Ritardare ulteriormente l’applicazione delle cure con donazione di gameti, vuol dire aumentare ulteriormente la sofferenza delle coppie e spingerle verso paesi esteri dove spesso sostengono costi esagerati senza avere le garanzie offerte dalla sanità italiana e dove la donazione non è gratuita ma spesso oggetto di sfruttamento economico”.
Dello stesso avviso il Prof. Mario Gambera, Presidente dell’Associazione HERA di Catania; “Qualsiasi ritardo nell’applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale è un prezzo inaccettabile che viene fatto pagare ai pazienti. Tantissime coppia, anzi, andrebbero risarcite per i costi economici ed umani sostenuti per i viaggi della speranza ai quali sono state costrette da una legge oscurantista ed incostituzionale”.

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