
Com’è noto dalle cronache, il nostro Paese ha affrontato negli ultimi anni numerosi e importanti eventi catastrofali come terremoti, alluvioni e frane che hanno provocato danni ingenti al tessuto economico e sociale dell’Italia. Del resto, il nostro Paese è una delle nazioni europee con il più alto rischio sismico e di dissesto idrogeologico.
Questi eventi hanno messo anche in luce la vulnerabilità delle imprese italiane e la conseguente necessità di adottare misure per salvaguardare il loro patrimonio e garantire la continuità operativa.
È per rispondere a queste problematiche che il legislatore ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione eventi catastrofali, ovvero una polizza assicurativa che garantisce una copertura economica dai danni derivanti da tali eventi.
La definizione delle modalità attuative e operative per gli schemi di assicurazione è presente nel Decreto Attuativo 18/2025
Dalla Legge di Bilancio al Decreto Attuativo 18/2025
L’obbligo di stipulare un’assicurazione eventi catastrofali è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), che prevedeva inizialmente come termine ultimo per l’adempimento il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, a seguito delle difficoltà riscontrate dalle imprese nell’adeguarsi a questa nuova disposizione, il termine è stato prorogato al 31 marzo 2025 per la generalità delle imprese, e al 31 dicembre 2025 per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura. Questa proroga è stata formalizzata attraverso il Decreto Milleproroghe e il Decreto Attuativo 18/2025 è stato poi pubblicato il 27 febbraio 2025 in Gazzetta Ufficiale.
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica o dal settore di appartenenza, con l’eccezione delle imprese agricole (per le quali sono previste specifiche disposizioni normative) e delle imprese i cui beni immobili siano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di edificazione.
Assicurazione eventi catastrofali: quali beni sono coperti
La copertura assicurativa è relativa alle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio, in particolare:
- Immobili: fabbricati e terreni utilizzati per l’attività d’impresa;
- Impianti e macchinari: apparecchiature fisse o mobili funzionali alla produzione;
- Attrezzature industriali e commerciali: strumenti e dispositivi operativi.
I danni coperti sono quelli provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, tra cui si ricordano alluvioni, inondazioni ed esondazioni, terremoto e frane. La polizza può prevedere garanzie accessorie che ampliano la copertura ad altri eventi dannosi.
La polizza non copre invece danni dovuti a conflitti armati, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, danni da sostanze chimiche e da contaminazione radioattiva.
La determinazione e l’adeguamento dei premi assicurativi
Il premio assicurativo è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi fattori, tra cui:
- ubicazione del rischio sul territorio: la localizzazione geografica dell’impresa può influenzare le probabilità che possano verificarsi determinati eventi catastrofali; il premio può quindi risultare più alto se l’impresa è ubicata in una zona a maggior rischio sismico o di dissesto idrogeologico;
- vulnerabilità dei beni assicurati: la tipologia e lo stato di conservazione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature possono incidere sull’entità del premio;
- misure preventive adottate dall’impresaper mitigare gli eventuali danni da eventi catastrofali.
Il decreto prevede inoltre l’adeguamento periodico dei premi, basato sull’aggiornamento delle serie storiche disponibili e sull’evoluzione delle condizioni di rischio.
Deducibilità del premio assicurativo
Il premio versato per l’assicurazione catastrofale è deducibile dal reddito d’impresa in base alle disposizioni vigenti. Per la corretta gestione della deduzione è opportuno consultare il proprio commercialista o consulente fiscale.