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Dpcm istituzione Comitato di Esperti in materia economia e sociale. Testo integrale e lista di esperti

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Riportiamo di seguito il testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020. Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata in data 31 gennaio 2020, con la quale, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell’OMS per l’epidemia da COVID-19, è stato proclamato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi e sono state messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa la rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da genti virali trasmissibili” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che prevede l’avvalimento da parte del Capo Dipartimento della
protezione civile di Comitato tecnico scientifico;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 5 febbraio 2020 recante “istituzione del Comitato tecnico scientifico, previsto dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
CONSIDERATO che le principali misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, previsti dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno imposto la sospensione delle attività economiche e produttive del Paese, la chiusura degli esercizi commerciali, la sospensione delle attività didattiche, culturali e sportive, nonché la limitazione della libertà di circolazione dei cittadini e, più in generale, una situazione di lockdown del Paese;
RAVVISATA quindi, la necessità di prevedere tempestivamente le misure necessarie per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, culturali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
RILEVATA la necessità, a tal fine, di doversi avvalere del costante supporto multidisciplinare di autorevoli esperti con elevate e qualificate competenze ed esperienze professionali in diversi settori;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato di esperti per la suddetta finalità fino al termine dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

DECRETA

Art. 1 (Comitato di esperti)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato di esperti in materia economica e sociale (di seguito: Comitato) con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive,
anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza.
2. Il Comitato opera in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
3. Il Comitato è presieduto dal dottor Vittorio COLAO, dirigente d’azienda, ed è composto dai seguenti membri:

Elisabetta CAMUSSIProfessoressa di Psicologia sociale, Università
degli Studi di Milano “Bicocca”
Roberto CINGOLANIResponsabile Innovazione tecnologica di
Leonardo, già Direttore scientifico dell’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT)
Riccardo CRISTADOROConsigliere economico del Presidente del
Consiglio – Senior Director del Dipartimento
economia e statistica, Banca d’Italia
Giuseppe FALCOAmministratore Delegato per il Sistema ItaliaGrecia-Turchia e Senior Partner & Managing
Director di The Boston Consulting Group (BCG)
Franco FOCARETARicercatore di Diritto del lavoro, Università di
Bologna “Alma Mater Studiorum”
Enrico GIOVANNINIProfessore di Statistica economica, Università di
Roma “Tor Vergata”
Giovanni GORNO TEMPINIPresidente di Cassa Depositi e Prestiti
Giampiero GRIFFOCoordinatore del Comitato tecnico-scientifico
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità
Filomena MAGGINOConsigliera del Presidente del Consiglio per il
benessere equo e sostenibile e la statistica –
Professoressa di Statistica sociale, Università di
Roma “La Sapienza”
Mariana MAZZUCATOConsigliera economica del Presidente del
Consiglio – Director and Founder, Institute for
Innovation and Public Purpose, University
College London
Enrico MORETTIProfessor of Economics at the University of
California, Berkeley
Riccardo RANALLIDottore commercialista e revisore contabile
Marino REGINIProfessore emerito di Sociologia economica,
Università Statale di Milano
Raffaella SADUNProfessor of Business Administration, Harvard
Business School
Stefano SIMONTACCHIAvvocato, Presidente BonelliErede, Presidente
Fondazione Buzzi
Fabrizio STARACEDirettore del Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena
– Presidente della Società Italiana di
Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)

4. Sono, altresì, componenti di diritto del Comitato il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. dr. Domenico ARCURI e il Capo del dipartimento della Protezione civile, dr. Angelo BORRELLI.

5. Per la partecipazione ai lavori del Comitato, non spettano ai membri del Comitato compensi, gettoni di presenza, indennità né emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno per i componenti non residenti nella provincia di Roma nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dalla dr.ssa Stefania Fancello, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 2 (Compiti del Presidente del Comitato)
1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Comitato e ne coordina e promuove le attività;
b) fissa il calendario dei lavori, l’ordine del giorno e convoca le riunioni del Comitato;
c) cura i rapporti con gli organi istituzionali interessati all’attività del Comitato;
d)cura il coordinamento con il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2, comma 1,
dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
e) ha facoltà di promuovere audizioni, anche con l’utilizzo di strumenti telematici, sulle materie di competenza del Comitato;
f) cura la diffusione delle informazioni relative all’attività svolta dal Comitato.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente può designare tra i componenti del Comitato un suo delegato con l’incarico di esercitare provvisoriamente le sue funzioni.


Art. 3 (Organizzazione dei lavori)
1. Il Comitato riferisce costantemente al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche inviando relazioni periodiche aventi ad oggetto l’esito dei suoi lavori e le proposte formulate.

2. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con la presenza, anche in modalità telematica o di videoconferenza, della maggioranza dei componenti.

3. Il Presidente può anche convocare riunioni congiunte con il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

4. Delle riunioni del Comitato si redige apposito verbale.

5. Il Comitato, su proposta del Presidente, può stabilire ulteriori regole per il suo funzionamento.
 

Art.4 (Oneri)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 5, del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

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