Home Economia Decreto aiuti-ter, “bonus 150 €”: requisiti diversi rispetto al “bonus 200 €”

Decreto aiuti-ter, “bonus 150 €”: requisiti diversi rispetto al “bonus 200 €”

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A cura di Antonio Iovito – Caaf Cgil Abruzzo, Carmine Ranieri – Cgil Abruzzo Molise, Mirco D’Ignazio – Inca Cgil Abruzzo Molise

Pescara, 29 settembre – In riferimento al “bonus 150€” previsto dagli articoli 18 e 19 del Decreto Legge 144/2022, in attesa della conversione in legge e dell’emissione di eventuali circolari applicative, è opportuno segnalare che i requisiti per l’accesso allo stesso sono diversi rispetto al “bonus 200 €”.

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Nello specifico hanno diritto al bonus di 150 €:

LAVORATORI DIPENDENTI:        retribuzione lorda nel mese di novembre 2022 non superiore ad € 1.538

(il rapporto di lavoro deve essere attivo nel mese di novembre 2022)

PENSIONATI:                                       reddito lordo nell’anno 2021 non superiore ad € 20.000

(la decorrenza della pensione deve essere entro il 1° ottobre 2022)

Per i lavoratori dipendenti, così come è stato per il “bonus 200€”, non c’è automatismo nell’erogazione: il singolo lavoratore deve produrre alla propria azienda una dichiarazione nella quale attesti di non essere pensionato o componente di un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza. Continua ad essere utile, nel caso il lavoratore abbia più rapporti di lavoro, dichiarare anche di non percepire il bonus tramite altri datori di lavoro.

Verosimilmente, quindi, ciascuna azienda adotterà il medesimo sistema utilizzato per la gestione delle dichiarazioni per il bonus pagato a luglio/agosto. Resta comunque consigliabile monitorare le singole gestioni, anche per il tramite della RSU/RSA (in allegato trovate anche una copia di dichiarazione da utilizzare qualora le aziende non disponessero di modelli o sistemi propri).

Le aziende dovranno mettere in pagamento il bonus  con la retribuzione di novembre 2022.

I pensionati non dovranno presentare nessuna domanda: sarà l’INPS a pagare direttamente il bonus con la pensione di novembre 2022.

I percettori di NASPI, DIS-COLL o Reddito di Cittadinanza nel mese di novembre 2022, così come coloro che hanno percepito nel 2022 la Disoccupazione Agricola, non dovranno presentare nessuna domanda: sarà l’INPS a pagare in modo automatico il bonus.

Il pagamento del “bonus 150€” sarà automatico anche per lavoratori domestici che abbiano già preso il “bonus 200€” e abbiano un rapporto di lavoro domestico attivo al 24/9/22, e per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che abbiano beneficiato delle indennità Covid.

Devono invece presentare la domanda (nelle modalità che saranno comunicate dall’INPS) i lavoratori stagionali, a tempo determinato e a chiamata che nel 2021 abbiano almeno 50 giornate di lavoro e un reddito inferiore a 20.000€, e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, gli autonomi senza partita IVA e gli incaricati alle vendite che nel 2021 non abbiano avuto un reddito superiore a 20.000€.

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